Insegnanti di Religione cattolica: immissioni in ruolo

Il Servizio Nazionale IRC della CEI ha inviato a tutte le diocesi una guida sulle immissioni in ruolo degli insegnanti di Religione Cattolica (IRC) dal concorso straordinario dall’anno scolastico 2025/26.
Una delle informazioni più importanti contenute nel documento è che la scelta della sede di servizio per i docenti vincitori sarà decisa dalla diocesi, non dall’amministrazione scolastica. Questo significa che l’insegnante sarà “titolare” presso la diocesi, e non su una scuola specifica.
Di conseguenza, i posti occupati da docenti non vincitori del concorso non saranno automaticamente disponibili per i nuovi assunti.
Il documento CEI illustra in modo chiaro l’iter che porterà all’assunzione dei docenti IRC a tempo indeterminato.
In merito alle immissioni in ruolo, è bene ricordare che:
- Gli insegnanti di religione sono titolari su un organico regionale, articolato su base diocesana. Per questa ragione, gli insegnanti di religione non sono titolari nella scuola in cui prestano servizio.
- All’insegnante di IRC vincitore di concorso non spetta dunque la scelta della sede in cui prenderà servizio a tempo indeterminato, che è determinata dall’intesa fra l’autorità ecclesiastica e quella scolastica.
- La graduatoria regionale non vincola l’Ordinario rispetto all’individuazione della sede di servizio degli insegnanti di ruolo. Tale graduatoria, infatti, serve unicamente a determinare gli insegnanti che devono essere assunti in ruolo ogni anno e gli eventuali soprannumerari sull’organico regionale.
- Non vi sono, nelle singole scuole, posti riservati a insegnanti di IRC (IdR) di ruolo, né sedi scolastiche riservate a IdR di ruolo. Pertanto, nel momento in cui si liberano le ore occupate da un IdR di ruolo su di esse può essere collocato un IdR non di ruolo e, viceversa, se risultano libere le ore prima occupate da un incaricato annuale può esservi destinato un IdR di ruolo.
- Si ricorda che la logica che presiede al concorso straordinario è quella della stabilizzazione contrattuale di insegnanti che prestano servizio da diversi anni, per cui è perfettamente legittimo aspettarsi che ogni insegnante permanga nel posto già occupato, vedendo trasformarsi il suo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Ciò però non può limitare le prerogative riconosciute all’Ordinario diocesano, che è libero di proporre un IdR che entrerà in ruolo per una sede diversa da quella attualmente occupata.